Avv. Francesca Pietrangeli

The hearing of the child and deontology

L’importanza per la vita del contratto della legge che lo regola, detta lex contractus, induce a ritenere che, soprattutto nei contratti internazionali, è sempre opportuno che le parti, quando è consentito, scelgano detta legge, eliminando ogni incertezza al riguardo. Esse potranno, ad esempio, fare ciò inserendo nel contratto una clausola di individuazione della legge applicabile. Gli scopi concretamente perseguiti dalle parti scegliendo una determinata legge potranno essere diversi in ragione delle diverse esigenze che caratterizzano le singole fattispecie. Nell’ordinamento italiano la scelta della legge applicabile è disciplinata da norme di diritto internazionale privato in parte di origine comunitaria (Reg. CE n. 593 del 17.6.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, c.d. Regolamento “Roma I”, che ha sostituito, a partire dal 17.12.2008, la Convenzione di Roma del 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ad eccezione che per alcuni territori d’oltre mare e ad eccezione che per la Danimarca), in parte di origine internazionale convenzionale (la Convenzione di Roma stessa e altre convenzioni internazionali riguardanti specifici contratti), in parte di origine statale (art. 57, L. n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che richiama “in ogni caso” la Convenzione di Roma). Secondo l’art. 3, § 1 del Regolamento e l’art. 3, § 1 della Convenzione il contratto è soggetto alla legge scelta dalle parti. Sulla base di ciascuna di dette norme, letta in combinazione con altre norme, rispettivamente, del Regolamento o della Convenzione, è possibile addirittura il richiamo alla legge di uno Stato non membro che non presenti alcun collegamento né con il contratto, né con le parti, e questo anche quando tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano localizzati, nel momento in cui viene effettuata la scelta, in un Paese diverso da quello la cui legge è stata scelta. L’ampiezza dell’autonomia concessa alle parti dal Regolamento e dalla Convenzione si manifesta, poi, anche laddove si stabilisce che le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto oppure ad una parte soltanto di esso (c.d. depeçage); laddove è prevista, oltre che la scelta espressa, anche la scelta implicita; laddove è consentito, infine, che la scelta possa avvenire sia prima, che durante, che dopo la conclusione del contratto e possa pure essere successivamente modificata. Nei contratti interni ad un determinato ordinamento e nei contratti infracomunitari, la scelta di una legge diversa da quella dell’ordinamento di appartenenza, per i primi, e, per i secondi, la scelta di una legge diversa da quella di uno Stato membro, fa salve le disposizioni alle quali non si può derogare convenzionalmente, appartenenti, rispettivamente, al Paese in cui tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati e al diritto comunitario come applicato nello Stato del foro. Limiti all’applicazione della legge scelta e alla scelta di legge sono altresì previsti nei contratti con un contraente debole, ovvero i contratti con i consumatori, i contratti individuali di lavoro, i contratti di trasporto passeggeri e i contratti di assicurazione ad esclusione di quelli riguardanti i grandi rischi. La clausola di scelta costituisce un negozio autonomo e distinto rispetto al contratto in cui è inserito, che pone dunque problemi di legge regolatrice, risolti dal Regolamento e dalla Convenzione, per quanto attiene alla validità sostanziale, assoggettandola alla legge scelta dalle parti. L’oggetto della scelta può poi essere costituito, secondo il Regolamento e secondo la Convenzione, solo da leggi statali. Limiti generali all’applicabilità della legge scelta sono rappresentati dalle norme di applicazione necessaria dell’ordinamento del foro e dell’ordinamento in cui il contratto verrà eseguito, nonché dai principi di ordine pubblico internazionale del foro. La designazione del diritto straniero effettuata dalle parti si intende riferita, sia secondo il Regolamento, che secondo la Convenzione, alle norme materiali e non a quelle di diritto internazionale privato dell’ordinamento richiamato; quando le parti richiamino nella clausola un ordinamento plurilegislativo a base territoriale, spetta a loro scegliere anche a quale specifico sottoinsieme di norme vogliono sottoporre il contratto. La scelta della legge applicabile incontra tendenzialmente dei limiti di minore intensità quando le controversie siano devolute agli arbitri, ma permangono, di regola, i limiti posti a tutela dei contraenti deboli e quelli costituiti dalle norme di applicazione necessaria e dai principi di ordine pubblico internazionale dello Stato della sede dell’arbitrato, dello Stato in cui verrà eseguito il contratto e dello Stato in cui presumibilmente verrà eseguito il lodo. La clausola non deve rivestire forme particolari e può essere costituita anche da una sola frase, del tipo: “Il contratto sarà regolato dalla legge italiana”.