Diritto internazionale privato e processuale e contrattualistica internazionale
Lo Studio legale Pietrangeli tutela gli interessi di persone fisiche e di imprese con riferimento ai rapporti giuridici collegati con più ordinamenti statali (ad esempio, la separazione personale di due coniugi di cui uno italiano e l’altro straniero, un contratto internazionale o la successione di un cittadino italiano proprietario di immobili all’estero).
Lo Studio si occupa sia delle problematiche attinenti la determinazione del diritto di quale Stato debba essere applicato (cd. diritto internazionale privato in senso stretto, che risolve i “conflitti di leggi”), sia delle problematiche concernenti, da un lato, la sussistenza o meno della giurisdizione dei Giudici italiani nelle controversie che insorgono e, dall’altro, il riconoscimento e l’esecuzione in Italia delle sentenze che siano state emesse all’estero (cd. diritto processuale civile internazionale).
I professionisti dello Studio legale Pietrangeli provvedono a risolvere le problematiche di diritto internazionale privato innanzi tutto a livello stragiudiziale, offrendo attività di consulenza e assistenza (per esempio in occasione della redazione o ai fini della interpretazione di un contratto internazionale o in occasione della redazione di un testamento).
Essi svolgono, in particolare, da alcuni anni, in outsourcing, attività di in-house counsel per conto di imprese che lavorano con l’estero, occupandosi della contrattualistica internazionale e fornendo l’assistenza necessaria in caso di contenzioso.
I professionisti dello Studio legale Pietrangeli si occupano poi delle questioni di diritto internazionale privato che sorgono nell’ambito di giudizi dinanzi ai Giudici italiani (ad es. quando occorra determinare la legge applicabile in caso di separazione personale o divorzio, oppure in un giudizio per responsabilità da fatto illecito) o dinanzi agli arbitri.
In particolare, vengono esaminate e risolte tutte le problematiche che possono presentarsi al fine di individuare correttamente la legge da applicare nel singolo caso, come la qualificazione della fattispecie, l'interpretazione dei criteri di collegamento, il problema del “rinvio”, la determinazione delle norme di diritto straniero applicabili, l’applicabilità di norme di applicazione necessaria nel settore considerato e l’operatività del limite dell’ordine pubblico internazionale nel caso di specie o il problema dell’individuazione della legge applicabile nel caso di richiamo ad ordinamenti plurilegislativi (es. Stati Uniti d’America).
I professionisti dello Studio legale Pietrangeli, quando siano chiamati a determinare la legge applicabile, tengono conto della disciplina contenuta nei regolamenti dell’Unione europea (es. Reg. CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, cd. Regolamento “Roma I”, Reg. CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali, cd. Regolamento “Roma II”, Reg. UE n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo), nelle convenzioni internazionali di diritto internazionale privato uniforme (es. Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari) e nella Legge 31 maggio 1995, n.218.
Per quanto riguarda invece le problematiche attinenti la giurisdizione, i professionisti dello Studio tengono conto della disciplina di cui al Reg. (UE) n. 1215/2012 (rifusione) sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o di altri regolamenti dell’Unione europea applicabili per materia, delle convenzioni internazionali (es. Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro) e, ancora, della Legge 31 maggio 1995, n.218.
Lo Studio legale Pietrangeli si occupa anche del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze straniere (quali, ad esempio, le sentenze di divorzio o le sentenze di condanna per responsabilità contrattuale) o dell’opposizione al riconoscimento delle sentenze straniere (come, per esempio, nel caso di sentenze di accertamento della filiazione) e del riconoscimento e dell’esecuzione o, viceversa, dell’opposizione al riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere.
Per quanto attiene al riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, i professionisti dello Studio tengono conto della disciplina contenuta nei Regolamenti dell’Unione europea (Reg. (UE) n. 1215/2012 (rifusione), Reg (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, Reg. (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, Reg. (UE) n. 650/2012 in materia di successioni internazionali e di creazione di un certificato successorio europeo, ecc.), nelle convenzioni internazionali multilaterali (es.: Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e bilaterali (es.: Trattato italo-brasiliano del 17 ottobre 1989 relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile) e, infine, nella Legge 31 maggio 1995, n.218.
I professionisti dello Studio legale Pietrangeli si occupano anche, dinanzi ai Giudici italiani, delle nuove tutele e procedure giudiziarie introdotte dai Regolamenti europei, quali, ad esempio, il rilascio e la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi del Reg. (CE) n. 805/2004, ovvero la richiesta o l’opposizione a ingiunzioni di pagamento europee ai sensi del Reg. (CE) n. 1896/2006.
A proposito dell’esperienza acquisita si segnala che:
➢ I professionisti dello Studio legale Pietrangeli hanno affrontato, negli anni, dinanzi ai Giudici italiani, problematiche concernenti la determinazione della legge applicabile a numerose questioni (quali, tra le altre, la filiazione, l’indebito arricchimento, la residenza), in giudizi molto diversi tra loro (come, ad esempio, i giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità, le azioni civili di responsabilità e i giudizi dinanzi ai Giudici amministrativi in materia di concorsi pubblici).
➢ Nell’ambito dell’attività di consulenza e assistenza, lo Studio legale Pietrangeli ha redatto anche pareri semplici e pareri pro veritate in materia di diritto internazionale privato italiano e, a volte, di diritto internazionale privato comparato, ad esempio con riferimento alla successione internazionale di un cittadino italiano che possedeva beni in Italia e in Francia.
➢ L’avv. Francesca Pietrangeli, quale membro del collegio di difesa della Repubblica Popolare di Cina, ha trattato con successo la complessa questione della applicabilità o meno del principio dell’efficacia panprocessuale delle sentenze sulla giurisdizione all’ipotesi specifica della giurisdizione nei confronti dello Stato straniero (Cass., S. U., sentenza 1° luglio 2008, n. 19600, Ministero degli affari esteri c. Immobiliare Villa ai Pini s.r.l. e Repubblica Popolare Cinese, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2009, 427 ss.).
➢ I professionisti dello Studio legale Pietrangeli hanno curato l'esecuzione in Italia anche di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dei Tribunali Amministrativi Internazionali.
➢ L’avv. Francesca Pietrangeli ha fatto parte del collegio di difesa in un noto caso di opposizione al riconoscimento e all’esecuzione di una sentenza arbitrale straniera (Corte d’Appello di Roma, sentenza del 19 giugno 2006, n. 2968, in Rivista dell’arbitrato, 2008, 253 ss.).